La nascita di un altro figlio del genitore obbligato non giustifica ex se la riduzione dell’assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne non economicamente indipendente. Cass. sez. I civ. ord. 12 gennaio 2026, n. 621

Domenica, 18 Gennaio 2026
Giurisprudenza | Mantenimento dei figli | Legittimità
Cass. civ., Sez. I, Ord., 12/01/2026, n. 621 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Premesso che l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente indipendente in quanto affetta da handicap grave nulla ha a che vedere con la diversa questione della gestione delle somme da questa percepite a titolo di pensione e di indennità di accompagnamento, a fronte della sopravvenienza di oneri familiari dell'obbligato, il giudice deve verificare se gli stessi abbiano determinato un effettivo depauperamento delle sostanze di quest'ultimo, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti o se, viceversa, la complessiva, mutata condizione dell'obbligato non sia comunque di consistenza tale da rendere irrilevanti i nuovi oneri sicché, una volta accertata la sopravvenuta nascita di altro figlio al cui mantenimento questi debba contribuire, il giudice deve tenere conto anche delle risorse della madre convivente.

Conf. Cass. n. 32466/2023

Rif. Leg.: Art. 337-septies c.c; Art. 5 Legge 1° dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.

Mantenimento del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente – Handicap grave - Invalidità - Riduzione assegno di mantenimento – Sussidi previdenziali - Assegno divorzile – Sopravvenuti oneri familiari dell’obbligato – Valutazione delle risorse del convivente more uxorio

editor: Fossati Cesare