Inammissibile il ricorso contro la riduzione del mantenimento provata da indagini private su lavoro ex coniuge e figlio - Cass. Civ., Sez. I, ord. 12 gennaio 2026 n. 617

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 12 gennaio 2026 n. 617 – Pres. Tricomi, Cons. Rel. Caprioli per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Le relazioni investigative di privati, qualificate come prove atipiche (scritte di terzi con valore indiziario), sono utilizzabili nel processo civile per accertare fatti come l'attività lavorativa di ex coniugi o figli, purché integrate da testimonianze dirette dell'investigatore e materiale fotografico e valutate con prudente apprezzamento unitamente ad altri elementi probatori ritualmente acquisiti. Il ricorso che censura la loro valutazione è inammissibile se si limita a contestarne il merito senza denunciare omesso esame di un fatto decisivo.

Nella specie, la ricorrente non ha denunciato il mancato rispetto del principio del libero apprezzamento delle prove da parte del giudice a quo, né un vincolo imposto da una prova legale. Si è limitata, invece, a contestare il presunto cattivo esercizio del potere di apprezzamento dei fatti da parte della corte territoriale sulle prove selezionate. Tale censura, che propone una diversa lettura nel merito dei fatti, risulta del tutto inammissibile in sede di legittimità.

Domanda di addebito della separazione – Valutazione delle prove - Documenti formati dall'investigatore - Rif. Leg. art. 2712 cod. civ.; artt. 101, 115, 116, 214, 244, 257, 360, co. 1, nn. 3), 4) e 5) c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria