Determinazione dell’assegno di mantenimento del figlio disabile e rigoroso accertamento delle esigenze del minore e delle risorse dei genitori - Cass. Civ., Sez. I, ord. 7 gennaio 2026 n. 306
Nei procedimenti in materia di stato delle persone, instaurati prima dell'entrata in vigore della riforma di cui al D.Lgs. n. 149 del 2022, l'appello va proposto con atto di citazione, poiché l'art. 35, comma 1, del cit. D.Lgs., nello stabilire che ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti, si riferisce all'intero sviluppo del giudizio successivo alla sua introduzione, includendo ogni sua fase o grado.
In tema di mantenimento del figlio minorenne affetto da grave disabilità, ai sensi dell’art. 337‑ter c.c., la quantificazione del contributo a carico dei genitori richiede un accertamento concreto e attuale:
a) delle esigenze ordinarie del minore e delle ulteriori spese “integrative” connesse alla condizione di disabilità, da specificare quanto a natura, cadenza, durata e costi;
b) delle effettive capacità reddituali e patrimoniali di entrambi i genitori, da verificare mediante idonea istruttoria anche d’ufficio, ove i dati offerti siano incompleti od opachi.
È pertanto viziata la decisione che aumenti in misura significativa l’assegno di mantenimento sul solo presupposto della maggiore capacità reddituale del genitore obbligato, pur in presenza di carente documentazione sulle spese dedotte per il minore e senza un approfondito accertamento delle condizioni economiche dell’altro genitore, non risultando così rispettato il criterio di proporzionalità e comparazione di cui all’art. 337‑ter c.c.
Affido condiviso - Figlio minorenne affetto da grave disabilità - Mantenimento figli - Proporzionalità al reddito - Appello nel rito di famiglia - Riforma Cartabia e disciplina transitoria - Rif. Leg. art. 35, comma 1, del Decreto Legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, Legge 29 dicembre 2022 n. 197; artt. 70, 71, 72, 115, 116, 158, 342, 366, 434, 473-bis.30 e ss., 738 c.p.c.; art. 4, comma 15, della Legge 1 dicembre 1970 n. 898.
a) delle esigenze ordinarie del minore e delle ulteriori spese “integrative” connesse alla condizione di disabilità, da specificare quanto a natura, cadenza, durata e costi;
b) delle effettive capacità reddituali e patrimoniali di entrambi i genitori, da verificare mediante idonea istruttoria anche d’ufficio, ove i dati offerti siano incompleti od opachi.
editor: Cianciolo Valeria
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