Gli effetti della revoca o riduzione del contributo di mantenimento dei figli decorrono dalla data della domanda giudiziale - Cass. Civ., Sez. I, ord. 7 gennaio 2026 n. 298

Venerdì, 9 Gennaio 2026
Giurisprudenza | Legittimità | Mantenimento dei figli
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 7 gennaio 2026 n. 298 - Pres. Tricomi, Cons. Rel. Caprioli per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In materia di revisione delle condizioni di divorzio ex art. 9 l. 898/1970, la decisione del giudice relativa alla revoca o riduzione del contributo di mantenimento dei figli ha natura dichiarativa e non costitutiva, essendo direttamente connessa allo status genitoriale: ne consegue che l’obbligo di versamento e il diritto alla percezione permangono nella misura stabilita dal provvedimento vigente sino all’intervento della modifica giudiziale, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o soppressione (quali la cessazione della convivenza del figlio con il genitore collocatario o le diminuite capacità reddituali dell’obbligato), con la conseguenza che gli effetti della decisione di revisione decorrono sempre dalla data della domanda giudiziale.
Esclusa pertanto la ripetibilità delle somme versate antecedentemente alla domanda stessa.

 
Revisione condizioni divorzio - Contributo mantenimento figli - Presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno - Decorrenza revisione mantenimento figli - Natura dichiarativa decisione - Ripetizione somme indebitate - Rif. Leg. artt. 337-quinquies e 2033 cod. civ.; art. 9 l. 1 dicembre 1970, n. 898.

editor: Cianciolo Valeria