Affido condiviso e contributo al mantenimento: inammissibilità del ricorso per carenza di specificità e motivazione sufficiente - Cass. Civ., Sez. I, ord. 10 dicembre 2025 n. 32059

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 10 dicembre 2025 n. 32059 – Pres. Giusti, Cons. Rel. Dal Moro per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La preferenza espressa dal minore per la collocazione presso uno dei genitori non può essere considerata frutto di condizionamento se emerge da relazioni sociali attendibili e non vi sono elementi di criticità nei rapporti familiari. L’attivazione coattiva di ulteriori misure di supporto sociale non è necessaria se le relazioni dei servizi sociali non evidenziano criticità, lasciando alle parti la possibilità di aderirvi spontaneamente.
La mera allegazione dello stato di disoccupazione non è sufficiente per escludere l’obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio. È necessario verificare la concreta possibilità di collocamento nel mercato del lavoro in relazione alle proprie attitudini. Il principio di proporzionalità guida la determinazione del contributo, tenendo conto delle condizioni economiche di entrambi i genitori.
I motivi di ricorso che invocano cumulativamente diversi paradigmi di illegittimità senza specifica illustrazione sono inammissibili. La censura per omessa motivazione è ammissibile solo se la prova non ammessa avrebbe potuto invalidare con certezza le altre risultanze istruttorie. Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo per domande di merito e non per questioni processuali.
La motivazione della sentenza deve essere sufficiente e coerente con le risultanze istruttorie acquisite.
La violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. che conduce alla nullità della decisione per assenza di motivazione implica la mancanza assoluta di motivi, non il semplice difetto di sufficienza.
 
Affido condiviso - Collocamento del minore - Contributo al mantenimento - Condizioni economiche Inammissibilità dei motivi di ricorso – Rif. Leg. artt. 316 - bis e 337 - ter cod. civ.; artt. 112, 115, 116, 132 co. 2 n. 4, 210, 213, 360 n. 3, 4 e 5 c.p.c.; art. 111, co. 6 Cost.; art. 118 disp. att. c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria