Affidamento del minore e violenza domestica. Limiti all’impugnazione dei provvedimenti provvisori e obblighi istruttori del giudice dopo la Riforma Cartabia -Cass. Civ., Sez. I, ord. 11 dicembre 2025 n. 32265

Una preziosa e recentissima ordinanza del nostro Presidente Claudio Cecchella e di una valente associata del nostro Osservatorio come Claudia Romanelli.
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Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 11 dicembre 2025 n. 32265 – Pres. Giusti, Cons. Rel. Dal Moro per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di procedimenti relativi all’affidamento di minori, ai sensi degli artt. 473-bis.15, 473-bis.22, 473-bis.23 e 473-bis.24 c.p.c., come modificati dal D.Lgs. 31 ottobre 2024 n. 164 (“correttivo riforma Cartabia”), il reclamo avverso i provvedimenti provvisori e urgenti adottati dal giudice è ammissibile solo se proposto nei termini e nelle forme previste dalla legge, e non può essere riaperto mediante impugnazione di successivi provvedimenti meramente confermativi, salvo il ricorrere di fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori.
In caso di deduzione di episodi di violenza domestica o abusi, il giudice ha l’obbligo di attivare un percorso processuale urgente e non derogabile, disponendo accertamenti specifici sulle condotte denunciate e nominando consulenti tecnici dotati di comprovata competenza in materia di violenza domestica e di genere, a tutela della vittima e del minore. L’omessa attivazione di tale percorso e la nomina di consulenti privi delle necessarie competenze integra violazione di legge e vizia il procedimento.
 
La sig.ra A.A. ha avviato un procedimento presso il Tribunale di Bari, ex art. 473-bis c.p.c., dopo aver interrotto la relazione con il sig. B.B. a causa di numerosi episodi di violenza e abusi, denunciati anche in sede penale.
Il Tribunale, con decreto d’urgenza, ha disposto il divieto di avvicinamento del sig. B.B. alla ricorrente e alla figlia minore, affidando la bambina in via esclusiva alla madre e prevedendo incontri protetti tra padre e figlia presso i servizi sociali.
Successivamente, il Tribunale ha revocato il divieto di avvicinamento e disposto l’affidamento condiviso, mantenendo però gli incontri protetti. È stata disposta una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) sulle capacità genitoriali, che non ha approfondito le accuse di violenza, ma ha suggerito una graduale liberalizzazione degli incontri padre-figlia.
La sig.ra A.A. ha contestato la CTU, ritenendo che il consulente non avesse le competenze specifiche in materia di violenza domestica, come richiesto dalla legge. Il Tribunale, tuttavia, ha confermato il regime degli incontri protetti, rinviando la causa per ulteriori approfondimenti.
Il sig. B.B. ha proposto reclamo contro l’ordinanza del 2.1.2025, chiedendo la modifica del regime degli incontri. La Corte d’Appello di Bari ha parzialmente accolto il reclamo, prevedendo un incontro settimanale non più protetto tra padre e figlia.
La sig.ra A.A. ha impugnato la decisione della Corte d’Appello, sostenendo che il reclamo era inammissibile perché proposto contro un provvedimento meramente confermativo e non decisorio, e che non erano stati rispettati i termini e le forme di legge. Inoltre, ha lamentato la mancata attivazione del percorso processuale urgente previsto in caso di violenza domestica.
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, dichiarando inammissibile il reclamo proposto dal sig. B.B. contro l’ordinanza del Tribunale di Bari, in quanto non era più possibile impugnare un provvedimento ormai consolidato e non erano emersi fatti nuovi o nuovi accertamenti istruttori. Ha inoltre ribadito l’obbligo del giudice di attivare un percorso urgente e specifico in presenza di allegazioni di violenza domestica.
 
Affidamento minori - Affidamento condiviso - Affidamento esclusivo - Violenza domestica -Provvedimenti provvisori e urgenti - Reclamo (impugnazione) - Inammissibilità del reclamo - Termini e forme di legge - Fatti sopravvenuti - Nuovi accertamenti istruttori - Consulenza tecnica d’ufficio (CTU) - Competenze in materia di violenza domestica e di genere - Incontri protetti - Rif. Leg. D. Lgs. 31 ottobre 2024 n. 164 (“correttivo riforma Cartabia”); artt. 473-bis.15, 473-bis.22, 473-bis.23, 473-bis.24, 473-bis.40 c.p.c.; artt. 61, co. 1 n. 11-quinquies e 612-bis cod. pen.

editor: Cianciolo Valeria