Assoluzione per calunnia e violazione degli obblighi familiari in sede di separazione: limiti della calunnia indiretta e prescrizione - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 3 dicembre 2025 n. 38999
Martedì, 9 Dicembre 2025
Giurisprudenza
| Legittimità
| Diritto penale della famiglia
| Separazione dei coniugi
Per la configurabilità del reato di calunnia indiretta è necessario che l’atto scritto porti a conoscenza dell’autorità giudiziaria circostanze idonee a indicare taluno come responsabile di un reato che non ha commesso, con elementi sufficienti all’inizio dell’azione penale nei confronti di un soggetto identificabile. La genericità delle espressioni e l’assenza di specificità escludono la configurabilità del reato.
Non è configurabile il delitto di calunnia quando la falsa accusa riguarda reati procedibili a querela non presentata o invalida, poiché la condotta non è idonea ad avviare un procedimento penale.
In presenza di statuizioni civili, il giudice di appello deve compiere un esame pieno ai sensi dell’art. 578 c.p.p., anche se è maturata la prescrizione del reato, e può pervenire all’assoluzione nel merito se la prova è insufficiente o contraddittoria.
La condotta di abbandono del domicilio può integrare la violazione degli obblighi di assistenza familiare solo se riferita a situazioni di effettivo disinteresse per le condizioni del coniuge e della famiglia; le condotte successive, se espressive di mancata collaborazione, non sono penalmente rilevanti.
La sentenza riguarda il ricorso del Procuratore Generale e della parte civile contro la decisione della Corte di appello di Catania che aveva assolto l’imputato, dal reato di calunnia (per aver falsamente accusato la moglie di maltrattamenti in famiglia durante la separazione giudiziale) e aveva dichiarato non doversi procedere per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) per tardività della querela, revocando le statuizioni civili.
La Corte di cassazione ha confermato la decisione di appello, ritenendo che le espressioni contenute nell’atto di separazione fossero generiche e non idonee a configurare il reato di maltrattamenti, mancando riferimenti specifici e abitualità delle condotte.
La Suprema Corte ha ritenuto che sia configurabile il delitto di calunnia solo se la falsa accusa riguarda reati procedibili a querela non presentata o invalida.
La condotta di abbandono del domicilio da parte dell’imputato è stata considerata violazione degli obblighi familiari solo fino alla nascita del figlio, mentre le condotte successive sono state ritenute espressive di mancata collaborazione, non penalmente rilevanti.
La prescrizione del reato di calunnia era maturata, ma la Corte di appello ha correttamente valutato il merito in presenza di statuizioni civili.
Violazione degli obblighi familiari – Calunnia indiretta - Prescrizione e statuizioni civili – Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione - Rif. Leg. artt. 124 e 570 cod. pen.; artt. 129, 530 e 578 cod. proc. pen.
editor: Cianciolo Valeria
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