Omicidio preterintenzionale, valutazione della prova indiziaria e conferma della responsabilità della compagna - Cass. Pen., Sez. V, sent. 4 dicembre 2025 n. 39378

Cass. Pen., Sez. V, sentenza 4 dicembre 2025 n. 39378 – Pres. Morosini, Cons. Rel. Mele per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da persona informata sui fatti (art. 63 c.p.p.) si configura solo se, al momento dell’assunzione, siano già emersi precisi indizi di reità a suo carico. Non bastano sospetti o intuizioni degli investigatori; occorre un quadro indiziario concreto e specifico.
La violazione dell’obbligo di avvertire l’indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore integra una nullità generale a regime intermedio, che nel rito abbreviato non può essere eccepita salvo che sia assoluta.
La prova indiziaria, per sua natura, non può offrire una rappresentazione del fatto sovrapponibile a quella della prova diretta. La sentenza di condanna può essere pronunciata solo se il dato probatorio acquisito lascia fuori ricostruzioni alternative che siano mere eventualità remote, prive di riscontro concreto.
Il dubbio che può introdurre una ricostruzione alternativa dei fatti deve essere “ragionevole”, cioè fondato su elementi logici e riscontrabili, non su ipotesi congetturali.
La motivazione sulla pena deve essere puntuale e dare conto delle ragioni per cui si discosta dal minimo edittale, soprattutto in presenza di circostanze attenuanti generiche.
 
La sentenza riguarda il ricorso di una donna contro la decisione della Corte d’assise d’appello di Napoli, che aveva riconosciuto la responsabilità per il reato di omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.) nei confronti del compagno riducendo la pena a sei anni di reclusione.
Nella notte tra il 12 e il 13 giugno 2023, dopo un violento litigio (testimoniato da più persone e confermato da video), il compagno dell’imputata subì un trauma cranico che portò a emorragia cerebrale e successivo decesso.
La ricostruzione dei fatti si basa su testimonianze, tabulati telefonici, perizia medico-legale e altri elementi indiziari.
La donna ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi: vizi procedurali sull’acquisizione delle prove, vizio di motivazione sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle prove, e vizio di motivazione sulla determinazione della pena.
La Cassazione ha confermato la responsabilità della donna per omicidio preterintenzionale, rigettando i motivi di ricorso relativi a vizi procedurali e di motivazione sulla ricostruzione dei fatti, ma ha accolto il motivo relativo alla determinazione della pena, rinviando alla Corte d’Appello per una nuova valutazione sul trattamento sanzionatorio.
 
Diritto penale - Omicidio preterintenzionale - Dichiarazioni della persona informata sui fatti - Garanzie per l’imputato - Sequestro probatorio – Determinazione del trattamento sanzionatorio - Rif. Leg. artt. 133 e 584 cod. pen.; artt. 63, 64, 185, 192, 356, 438, 533, 546 c.p.p.

editor: Cianciolo Valeria