Separazione. La competenza territoriale è determinata dall’ultima residenza comune - Cass. Civ., Sez. I, ord. 17 novembre 2025 n. 30237

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 17 novembre 2025 n. 30237 – Pres. Giusti, Cons. Rel. Caprioli per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In materia di separazione personale dei coniugi, la competenza territoriale è determinata dall’ultima residenza comune, intesa come il luogo dove si svolgeva stabilmente la vita familiare prima della cessazione della convivenza, anche se uno dei coniugi lavorava in altro Comune ma tornava abitualmente presso l’abitazione familiare. La stabile permanenza, secondo la previsione dell'art. 43 c.c., sussiste anche quando una persona lavori o svolga altra attività fuori dal comune, purché torni presso la propria abitazione abitualmente, in modo sistematico, una volta assolti i propri impegni (lavorativi o di studi) e sempre che mantenga ivi il centro delle proprie relazioni familiari e sociali.
In mancanza di tale residenza, si applica il criterio della residenza o domicilio del convenuto.
 
Dopo la vendita della casa di Chieti, i coniugi acquistavano in altra località, una villetta a, che era diventata la loro unica abitazione familiare. La moglie, per motivi di lavoro, si era trasferita, ma tornava regolarmente in quella villetta nei fine settimana. La Corte d’Appello aveva ritenuto che l’ultima residenza comune fosse a Chieti, escludendo come casa coniugale la villetta per la mancanza di convivenza stabile. La Corte di cassazione, invece, ha stabilito che la vera ultima residenza comune era proprio questa, dove si svolgeva la vita familiare, e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Pescara.

Separazione – Addebito - Assegnazione della casa coniugale - Competenza territoriale – Residenza comune - Rif. Leg. art. 43 cod. civ.; art. 706 cod. proc. civ.

editor: Cianciolo Valeria