Pornografia minorile: il concetto di “utilizzazione del minore” - Cass. Pen., Sez. III, Sent., 04 novembre 2025, n. 35908
Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 600-ter, comma primo, c.p., il concetto di “utilizzazione” deve essere inteso come vera e propria degradazione del minore ad oggetto di manipolazioni, onde non assume valore esimente il consenso prestato dal medesimo. In particolare, non sussiste l'utilizzazione del minore, che costituisce il presupposto del reato di produzione di materiale pornografico di cui all'art. 600-ter, comma 1, c.p., nel solo caso di realizzazione di immagini o video che abbiano per oggetto la vita privata sessuale di un minore, che abbia raggiunto l'età del consenso sessuale, nell'ambito di un rapporto che, valutate le circostanze del caso, non sia caratterizzato da condizionamenti derivanti dalla posizione dell'autore, sicché la stesse siano frutto di una libera scelta e destinate ad un uso strettamente privato. Il concetto di “utilizzazione del minore”, implica, infatti, una “strumentalizzazione” del minore stesso, dovendosi conseguentemente intendere con tale locuzione la trasformazione del minore, da soggetto dotato di libertà e dignità sessuali, in strumento per il soddisfacimento di desideri sessuali di altri o per il conseguimento di utilità di vario genere.
Minori – Pornografia minorile – Concetto di utilizzazione del minore – Configurazione del reato; Rif. Leg. Art. 600-ter c.p.
editor: Ferrandi Francesca
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