Competenza territoriale nei procedimenti che riguardano minori - Cass. Civ., Sez. I, ord. 20 ottobre 2025 n. 27929

Mercoledì, 5 Novembre 2025
Giurisprudenza | Processo civile | Minori | Legittimità
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 20 ottobre 2025 n. 27929 – Pres. Giusti, Cons. Rel. Caprioli per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La competenza territoriale per i procedimenti relativi alla regolamentazione della responsabilità genitoriale è attribuita al tribunale del luogo in cui il minore ha la “residenza abituale”, intesa come il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale del minore, dove si trova il centro dei suoi legami affettivi e della quotidiana vita di relazione.
La “residenza abituale” non coincide necessariamente con la residenza anagrafica, ma va individuata attraverso una valutazione di fatto, considerando una pluralità di indicatori anche in chiave prognostica, per stabilire se il nuovo luogo rappresenti uno stabile centro di vita e interessi del minore.
In caso di trasferimento non autorizzato del minore, se il ricorso è depositato entro un anno dal trasferimento, la competenza resta al tribunale del luogo della precedente residenza abituale. Decorso l’anno, la competenza passa al tribunale del nuovo luogo di residenza, anche se il trasferimento non era autorizzato.
L’individuazione della residenza abituale deve basarsi su una valutazione prospettica, considerando la probabilità che la nuova dimora diventi effettivo e stabile centro di vita e interessi del minore, senza limitarsi a dati quantitativi come la durata del soggiorno.
L’obbligo di intervento del Pubblico Ministero si considera assolto con la comunicazione degli atti, mentre la partecipazione attiva e la formulazione di conclusioni sono rimesse alla sua valutazione.


Minore – Distinzione fra residenza e domicilio - Trasferimento illecito del minore – Ruolo del Pubblico Ministero - Rif. Leg. art. 316-bis cod. civ.; artt. 473-bis.11, 473-bis.47 c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria