Alternanza dei genitori nella casa familiare a tutela del minore vittima della conflittualità genitoriale. Tribunale di Roma, ord. 9 ottobre 2025

Trib. Roma, Est. Rossi, ordinanza 8.10.25 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Stante la rilevante conflittualità tra i genitori con evidente rischio evolutivo per il minore, previa nomina di un curatore speciale, anche in considerazione delle reciproche accuse di comportamenti pregiudizievoli per il figlio, vista la necessità di nominare un Consulente Tecnico d’Ufficio onde accertare le condizioni psicologiche e di vita del bambino e la qualità del rapporto genitoriale, va disposta, in via provvisoria e fermo l’affidamento condiviso, la permanenza del minore nella casa familiare in cui si alternino i genitori settimanalmente con previsione di mantenimento diretto del figlio nei periodi di rispettiva permanenza, ferma la ripartizione alla metà delle spese straordinarie.

Al Consulente Tecnico d’Ufficio il compito di procedere all’ascolto del minore e di valutare le capacità genitoriali, tenendo conto delle allegazioni di abuso e/o violenza domestica o di genere rappresentate e ponendo in essere tutte le misure meglio ritenute onde evitare il rischio di vittimizzazione secondaria.

 

Rif. Leg. Artt. 337-ter, 337-sexies c.c.; Artt. 62, 194, 473-bis.4, 473-bis.25 c.p.c.

Conflittualità genitoriale – Conservazione dell’ambiente domestico – Interesse del minore – Alternanza dei genitori – Mantenimento diretto – Nomina di un C.T.U. - Ascolto del minore – Valutazione delle capacità genitoriali

 

editor: Fossati Cesare