Il raggiungimento dell’indipendenza economica del figlio maggiorenne determina la ripetibilità delle somme versate dal padre a decorrere dal deposito dell’istanza di revoca. Tribunale di Roma, sent. 20 agosto 2025
Posto che in materia di revisione dell'assegno di mantenimento per i figli, il diritto di un coniuge a percepirlo e il corrispondente obbligo dell'altro a versarlo, nella misura e nei modi già stabiliti dalla sentenza di separazione o dalle condizioni omologate con decreto, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui, di fatto, sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, tenuto conto della giurisprudenza maturata con specifico riferimento all'applicabilità della "condictio indebiti" alle modifiche, nel corso del giudizio, delle condizioni economiche della separazione o del divorzio, non per fatti sopravvenuti (come nel caso di specie), ma all'esito di una rivalutazione dei medesimi fatti sottesi alle condizioni modificate, deve essere ritenuta ammissibile la domanda di restituzione delle somme versate dal padre a titolo di mantenimento per il figlio e non più dovute in ragione della raggiunta indipendenza economica di quest’ultimo a decorrere dalla mensilità immediatamente successiva al deposito dell'istanza di revoca dell'assegno, con condanna della madre resistente alla restituzione di quanto versatole dal ricorrente a titolo di mantenimento per il figlio.
Stante la raggiunta autosufficienza economica del figlio maggiorenne convivente con la madre, va rigettata la domanda della stessa di assegnazione dell'ex casa familiare, di cui va disposta per l'effetto la revoca, atteso che detta assegnazione si giustifica solo in ragione del preminente interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate.
Non ricorrendo sopravvenienze giustificanti la revoca dell'assegno di mantenimento stabilito in favore della moglie in sede di separazione consensuale, questo rimane dovuto sino al passaggio in giudicato della sentenza sullo status divorzile.
Quanto alla domanda di assegno divorzile spiegata dalla resistente, dovendo l'assegno essere volto a conseguire non l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, considerato il contributo dato dalla resistente alla formazione del patrimonio comune e alla posizione lavorativa e reddituale del marito, prestato in maniera assorbente e tale da non consentirle di reperire un'occupazione stabile e idonea a garantirle l'autosufficienza economica e una conseguente adeguata posizione previdenziale, non più raggiungibile in ragione dell’età, considerata altresì l’assenza di oneri locativi per la moglie, che usufruisce della casa familiare della quale, pur non essendo più assegnataria, è comproprietaria, tenuto conto anche della durata del matrimonio, va riconosciuto alla richiedente un assegno divorzile, tanto in funzione compensativa quanto assistenziale.
Rif. Leg. Artt. 156, 337-sexies, 337-septies c.c.; Art. 5 Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.
Indipendenza economica del figlio maggiorenne - Revoca del contributo al mantenimento – Assegnazione della casa coniugale – Revoca – Assegno di mantenimento della coniuge – Assegno divorzile – Funzione perequativo/compensativa
editor: Fossati Cesare
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