L’aumento delle esigenze economiche dei figli e del reddito del genitore obbligato giustifica l’incremento del contributo al mantenimento della prole. Cass. sez. I civ. ord. 18 settembre 2025, n. 25624

Giovedì, 23 Ottobre 2025
Giurisprudenza | Mantenimento dei figli | Legittimità
Cass. civ., Sez. I, Ord., 18/09/2025, n. 25624 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In virtù dell’ormai consolidato principio secondo il quale l'aumento delle esigenze economiche dei figli è notoriamente legato alla crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione, non è censurabile la pronuncia della Corte di merito che, quale giudice di seconda istanza, ha comparato i redditi delle parti traendo significativi argomenti di prova dal rifiuto del ricorrente di depositare la documentazione economica, ritenendo che il reddito dell'odierno ricorrente fosse significativamente aumentato, come già avvenuto nel passato.

La scelta, tra più elementi probatori, di quelli ritenuti decisivi e rilevanti è valutazione discrezionale del giudice del merito insindacabile in sede di legittimità.

Peraltro l'assegno unico INPS non costituisce reddito del soggetto che lo percepisce, ma un sostegno economico pubblico (a determinate condizioni di reddito) per sopperire alle esigenze delle famiglie con figli, che non esonera i genitori dal contribuire anch'essi proporzionalmente al proprio reddito al mantenimento dei figli; deve peraltro ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore

Cfr. Cass. n. 4672 del 22/02/2025.

Rif. Leg.: Artt. 315-bis, 337-ter c.c.; Art. 473-bis.18 c.p.c.  

Obbligo di mantenimento del figlio – Aumento delle esigenze economiche dei figli – Rifiuto di produzione in giudizio delle dichiarazioni dei redditi – Incremento del reddito – Argomento di prova – Criterio di proporzionalità – Assegno unico

editor: Fossati Cesare