Mantenimento del figlio maggiorenne: l’obbligo dei genitori termina solo con il raggiungimento dell’autonomia economica del figlio. Cass. Sez. I civ. ord. 18 settembre 2025, n. 25622

Cass. civ., Sez. I, Ord. 18/09/2025, n. 25622 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel giudizio di revisione delle condizioni della separazione, nel quale il giudice deve accertare la sussistenza di fatti nuovi rilevanti tali da incidere sull'equilibrio economico tra le parti, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne può farsi ricorso a presunzioni, una delle quali è collegata all'età, da intendersi quale semplificazione probatoria in favore del genitore, ma tale strumento non opera qualora la Corte di merito, come nella fattispecie, abbia verificato che il figlio si trovava nella fase finale della formazione che gli avrebbe consentito l'inserimento nel mondo del lavoro, necessitando, pertanto, ancora di un supporto economico da parte del padre.

Tale valutazione di merito fondata, in diritto, su una corretta lettura del combinato disposto degli artt. 315-bis  e 337- septies  c.c., in virtù dei quali l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte dei figli, ma termina solo nel momento in cui il figlio consegue l'autonomia economica, o avrebbe dovuto raggiungerla secondo i paramenti di una diligente condotta da accertare con riferimento al caso concreto, non è sindacabile in sede di legittimità.  

Rif. Leg.: Artt. 315-bis, 337-septies; 2727, 2729 c.c.; Art. 473.-bis.29 c.p.c.  

Revisione delle condizioni di separazione - Obbligo di mantenimento del figlio – Indipendenza economica del figlio maggiorenne – Revoca – Inserimento del figlio nel mondo del lavoro – Presunzioni – Accertamento dei fatti – Merito

editor: Fossati Cesare