Mantenimento dei figli. Criterio di proporzionalità e risorse economiche di ciascuno - Cass. Civ., Sez. I, sent. 17 settembre 2025 n. 25534

Lunedì, 29 Settembre 2025
Giurisprudenza | Legittimità | Mantenimento dei figli
Cass. Civ., Sez. I, sentenza 17 settembre 2025 n. 25534 – Pres. Giusti, Cons. Rel. Caprioli per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il criterio di proporzionalità deve essere seguito dal giudice, quando, finita la comunione di vita tra i genitori (siano essi sposati oppure no) è chiamato a determinare la misura del contributo al mantenimento da porre a carico di uno di essi, dovendo considerare le risorse economiche di ciascuno, valutando anche i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno, quali modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari.

 
Assegno di mantenimento di figli – Principio di proporzionalità - Rif. Leg. artt. 316 bis, 337-bis, 337 ter cod. civ.; artt. 30 e 111 Cost.; artt. 112, 115, 116 cod. proc. civ.

 

editor: Cianciolo Valeria