Nella quantificazione della contribuzione per il figlio dovuta dal genitore non collocatario occorre considerare il godimento, da parte del genitore collocatario, della casa familiare di proprietà esclusiva del primo, gravato interamente del pagamento del mutuo. Cass. Sez. I civ. Ord. 18 settembre 2025, n. 25558

Martedì, 23 Settembre 2025
Giurisprudenza | Mantenimento dei figli | Legittimità
Cass. civ., Sez. I, Est. Caprioli, Ord., 18/09/2025, n. 25558 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Premesso che le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato hanno una funzione tipicamente fiscale, spettando al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, non è censurabile la decisione della Corte Territoriale che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, ha preso in considerazione la differenza reddituale esistente fra le parti ponendo poi a carico del padre, benché collocatario della figlia maggiore, un contributo perequativo per il mantenimento della figlia minore.

Occorre infatti distinguere l'ipotesi in cui la casa familiare sia cointestata ai coniugi (con mutuo cointestato) rispetto a quella in cui, come nella fattispecie, l'immobile sia di proprietà del solo coniuge estromesso, in quanto, solo nel primo caso, l'accollo da parte del marito dell'intera rata comporta lo sgravio di un costo in capo alla moglie (in aggiunta ovviamente al vantaggio del godimento dell'immobile), mentre nel secondo caso il vantaggio per la moglie è rappresentato unicamente dal semplice godimento del bene.

Su queste premesse la Corte di merito ha ritenuto non condivisibile la decisione del giudice di primo grado che ha identificato il contributo al mantenimento della minore con la rata di mutuo ipotecario, concludendo che nella fattispecie l'abitazione familiare è per l'intero di proprietà dell'appellato, il quale, provvedendo al pagamento delle rate di mutuo, non fa altro che adempiere all'obbligazione finalizzata all'acquisto della proprietà esclusiva dell'immobile (e non al suo obbligo di contribuzione nei confronti della figlia), del quale né la ex moglie né la figlia si gioveranno, limitandosi a godere del bene fino a quando la figlia conviverà con la madre; è questo godimento che occorre considerare ai fini della determinazione del quantum della contribuzione per il figlio dovuta dal genitore non collocatario, posto che evita esborsi a titolo di canone di locazione al genitore collocatario".

Rif. Leg. Artt. 148, 316-bis, 337-ter c.c.

Dichiarazione dei redditi – Presunzioni – Prove - Contributo al mantenimento del figlio minore – Decorrenza – Disparità reddituale – Proprietà esclusiva della casa familiare – Pagamento del mutuo.

editor: Fossati Cesare