La violenza anche solo assistita è violenza nei confronti del minore e, pertanto, incide sull’esercizio della responsabilità genitoriale - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 07 settembre 2025, n. 24725
Il giudice, anche con riferimento a fatti anteriori all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 149 del 2022, qualora sia chiamato a adottare i "provvedimenti convenienti" sulla responsabilità genitoriale a sensi dell'art. 333 c.c., e venga dedotta la commissione di condotte di violenza domestica (come definita dall'art. 3 della Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la L. n. 77 del 2013), se non esclude l'esistenza di tali fatti, è chiamato a valutare la compatibilità delle misure assunte con l'eventuale esigenza di evitare, nel caso concreto, situazioni di vittimizzazione secondaria. Inoltre, trascurare l'allegazione di violenza domestica e di violenza assistita costituisce un errore rilevante poiché si tratta di fatti che integrano, ove provati, quei motivi tali da giustificare, secondo i casi e il prudente apprezzamento del giudice, la sospensione dei contatti tra il genitore e il figlio ovvero la limitazione dei contatti e il loro svolgersi in modalità protetta o assistita.
Violenza – Minori - Vittimizzazione secondaria - Violenza domestica – Violenza economica – Responsabilità genitoriale – Riforma Cartabia; Rif. Leg. Art. 473-bis.46 c.p.c., Convenzione di Istanbul e D.Lgs. n. 149 del 2022.
editor: Ferrandi Francesca
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