Circonvenzione di persone incapaci e legittimazione a costituirsi parte civile di persona non offesa dal reato - Cass. Pen, Sez. II, sent. 1 settembre 2025 n. 30040
Ai fini della configurabilità del reato di circonvenzione di persone incapaci sono necessarie le seguenti condizioni: a) l'instaurazione di un rapporto squilibrato fra vittima ed agente, in cui quest'ultimo abbia la possibilità di manipolare la volontà della vittima, che, in ragione di specifiche situazioni concrete, sia incapace di opporre alcuna resistenza per l'assenza o la diminuzione della capacità critica; b) l'induzione a compiere un atto che importi per il soggetto passivo o per altri qualsiasi effetto giuridico dannoso; c) l'abuso dello stato di vulnerabilità che si verifica quando l'agente, consapevole di detto stato, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il suo fine, ossia quello di procurare a sé o ad altri un profitto; d) l'oggettiva riconoscibilità della minorata capacità, in modo che chiunque possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti.
È ragionevole che in una stretta parente sussista una sofferenza morale nel vedere la propria zia circuita da terzi ed è pertanto legittimato a costituirsi parte civile al fine di ottenere il risarcimento del danno morale subito in conseguenza del reato anche se non è persona offesa dello stesso.
Diritto penale della famiglia - Circonvenzione di persone incapaci – Persona anziana affetta da deficit cognitivo – Rif. Leg. artt. 185 e 643 cod. pen.; art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.
editor: Cianciolo Valeria
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