Il riconoscimento in favore del figlio maggiorenne disabile di una pensione di invalidità o dell’indennità di accompagnamento non fa venir meno l’obbligo di mantenimento gravante sui genitori. Corte d’Appello di Napoli, sent. 30 luglio 2025 n. 4023
L'obbligo di mantenimento dei figli non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura, in linea di principio, finché essi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica.
L'onere della prova ben può essere assolto mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta, tenendo presente che il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, in considerazione delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni. Dunque, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, sia dimostrato, da questi, ove agisca il medesimo in giudizio, o dal genitore interessato, che si sia adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni.
Peraltro la circostanza che un figlio, pur maggiorenne non economicamente autosufficiente, benefici, in ragione della patologia da cui è affetto, di pensione di invalidità ovvero di indennità di accompagnamento non comporta il venire meno del diritto del genitore convivente a percepire il mantenimento dell'altro genitore, in proporzione ai redditi di quest'ultimo, al fine di fare fronte alle esigenze di organizzazione domestica e di cura, educazione e istruzione del medesimo: la finalità meramente assistenziale delle suddette provvidenze non esclude l'obbligo di mantenimento da parte del genitore, direttamente derivante dagli artt. 147 e 337-ter c.c., facendosi carico, lo Stato, attraverso i sopracitati emolumenti, non già dei doveri genitoriali, ma della condizione di specifico svantaggio che riguarda la persona, in attuazione dei doveri di solidarietà propri del nostro sistema costituzionale.
Cfr. Cass. Civ. Sez. I, ordinanza n. 10423 del 19 aprile 2023
Rif. Leg. Artt. 151, 337-ter, 337-septies c.c.
Addebito separazione – Nesso di causalità – Prova – Mantenimento del figlio maggiorenne – Prova – Presunzione - Figlio disabile
editor: Fossati Cesare
|
Lunedì, 8 Giugno 2026
La disoccupazione del figlio maggiorenne non può rimanere a carico del genitore ... |
|
Domenica, 7 Giugno 2026
L’assegno unico INPS spetta al genitore collocatario per essere utilizzato nell’esclusivo interesse ... |
|
Domenica, 7 Giugno 2026
Assegno di mantenimento in favore del coniuge: occorre considerare l’attitudine del richiedente ... |
|
Mercoledì, 3 Giugno 2026
Spese straordinarie per il figlio e giudizio di rinvio: necessaria una motivazione ... |



