I “palpeggiamenti" rientrano nella categoria degli atti sessuali penalmente rilevanti - Cass. Pen., Sez. III, Sent., 25 agosto 2025, n. 29650

Cass. Pen., Sez. III, Sent., 25 agosto 2025, n. 29650; Pres. Sarno, Rel. Vergine per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

I c.d. "palpeggiamenti" rientrano nella categoria degli atti sessuali penalmente rilevanti tenuto conto della natura del bene giuridico protetto dalla norma (delitto contro la libertà personale), indipendentemente dal perseguimento di un soddisfacimento erotico dell'agente, in quanto trattasi di reato caratterizzato dal dolo generico consistente nella coscienza e volontà di realizzare gli elementi costitutivi del reato costituiti dal contatto corporeo indebito tra l'agente e la vittima, localizzato in una delle zone erogene del corpo e dunque tale da ledere la facoltà di autodeterminazione della propria sfera sessuale senza che rilevi neanche la durata di tale contatto o rapporto.


Violenza sessuale – Violenza sessuale nei confronti di minori – Palpeggiamento – Atti sessuali – Nozione; Rif. Leg. Art. 609-bis c.p.



editor: Ferrandi Francesca