Impugnazione del riconoscimento ex art. 263 c.c.: il diritto all'identità personale non si esaurisce nella correlazione con i legami affettivi e personali, ma occorre avere riguardo all’interesse concreto del minore. Corte d’Appello di Bologna, sentenza 6 agosto 2025
Nel procedimento di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ex art. 263 c.c. nel compiere il giudizio comparativo tra gli interessi sottesi all’accertamento della verità, il Tribunale deve necessariamente compiere una valutazione in concreto dell'interesse superiore del minore, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo, occorrendo individuare uno spazio di bilanciamento fra gli interessi implicati, da compiersi in concreto: nell'ambito delle azioni volte alla rimozione dello status filiationis, si deve escludere che l'esigenza di verità della filiazione prevalga in modo automatico e impedisca di valutare l'interesse concreto del minore, incluso quello alla stabilità dello status acquisito.
Il giudice del merito non può limitarsi ad accertare l'assenza di legame biologico tra le parti, ma deve anche valutare e comparare gli interessi in gioco e segnatamente se non prevalga sull’interesse del richiedente quello del figlio a mantenere lo status giuridico sociale acquisito e consolidato nel tempo; a tal fine acquista rilevanza il comportamento dell’autore del riconoscimento, in particolare qualora, nonostante la consapevolezza della non veridicità, abbia trascurato di agire per un lasso di tempo sufficientemente lungo a far consolidare l’identità giuridica e sociale del soggetto che ha riconosciuto come figlio.
Va pertanto riformata la pronuncia di primo grado che ha sostanzialmente basato il proprio convincimento sulla sola correlazione tra diritto all’identità personale e legami affettivi sviluppatisi tra la minore e il de cuius, dovendosi di contro affermare che il diritto all'identità personale non si esaurisce in tale correlazione.
Rif. Leg. Art. 263 c.c.
Identità personale – Impugnazione del riconoscimento – Favor veritatis – Interesse del minore – Bilanciamento – Legami familiari - Correlazione
*Si ringrazia l'avv. Francesca Palumbi (Comitato Direttivo ONDIF Bologna)
editor: Fossati Cesare
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