Impugnazione del riconoscimento ex art. 263 c.c.: il diritto all'identità personale non si esaurisce nella correlazione con i legami affettivi e personali, ma occorre avere riguardo all’interesse concreto del minore. Corte d’Appello di Bologna, sentenza 6 agosto 2025

Martedì, 19 August 2025
Giurisprudenza | Riconoscimento / Disconoscimento | Accertamento paternità e maternità | Merito Sezione Ondif di Bologna
Corte d’Appello di Bologna, est. Dott. Giuseppe De Rosa,  Sezione Prima Civile, Sentenza  6.08.25 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
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Nel procedimento di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ex art. 263 c.c. nel  compiere  il  giudizio  comparativo  tra  gli  interessi sottesi  all’accertamento  della  verità, il Tribunale deve necessariamente compiere una valutazione  in  concreto dell'interesse superiore del minore, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo,  occorrendo individuare uno  spazio di bilanciamento fra gli interessi implicati, da compiersi in concreto: nell'ambito  delle  azioni volte alla rimozione dello status filiationis, si deve escludere che l'esigenza di  verità  della  filiazione  prevalga  in modo  automatico  e  impedisca  di  valutare  l'interesse  concreto  del  minore, incluso quello alla stabilità dello status acquisito.

Il  giudice  del merito non  può  limitarsi  ad  accertare l'assenza di legame biologico tra le parti, ma deve anche valutare e comparare gli interessi in  gioco e segnatamente se non prevalga sull’interesse del richiedente quello del figlio a mantenere lo  status  giuridico  sociale  acquisito  e  consolidato  nel  tempo;  a  tal  fine  acquista  rilevanza  il  comportamento dell’autore del riconoscimento, in particolare qualora, nonostante la consapevolezza della non  veridicità,  abbia  trascurato  di  agire  per un  lasso  di  tempo  sufficientemente  lungo  a  far  consolidare  l’identità giuridica e sociale del soggetto che ha riconosciuto come figlio.

Va pertanto riformata la pronuncia di primo grado che ha sostanzialmente basato il proprio convincimento sulla sola correlazione tra diritto all’identità personale e legami affettivi sviluppatisi tra la minore e il de cuius, dovendosi di  contro affermare che il diritto all'identità personale non si esaurisce in tale correlazione. 

 Rif. Leg. Art. 263 c.c.

Identità personale – Impugnazione del riconoscimento – Favor veritatis – Interesse del minore – Bilanciamento – Legami familiari - Correlazione

 

 *Si ringrazia l'avv. Francesca Palumbi (Comitato Direttivo ONDIF Bologna)

editor: Fossati Cesare