Mantenimento dei figli. Necessaria l’allegazione e la documentazione delle spese mediche е scolastiche ordinarie - Cass. Civ., Sez. III, sent. 4 agosto 2025 n. 22522

Mercoledì, 6 Agosto 2025
Giurisprudenza | Mantenimento dei figli | Legittimità
Cass. Civ., Sez. III, sentenza 4 agosto 2025 n. 22522 - Pres. De Stefano, Cons. Rel. Guizzi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Espresso il seguente principio di diritto:

"La convenzione di separazione personale dei coniugi, omologata dall'autorità giudiziaria, nella quale sia stabilito che il genitore non affidatario paghi, sia pure «pro quota», le spese sostenute dall'altro genitore, subordinatamente all'esistenza di un preventivo accordo relativo ad esse, nonché le spese mediche е scolastiche ordinarie, senza che sia in tal caso prevista alcuna preventiva concertazione, costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, purché il genitore creditore abbia, nel primo caso, conseguito l'accordo con l'altro genitore, ovvero, nel secondo caso, documentato l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, o, in alternativa, almeno messo a disposizione la documentazione necessaria".
 
 
Separazione personale dei coniugi - Provvedimento sul mantenimento dei figli – Contribuzione "pro quota" alle spese ordinarie scolastiche e mediche – Mancato adempimento dell'obbligato - Esecuzione forzata - Allegazione e Documentazione delle spese – Necessità – Rif. Leg. artt. 474 e 615  cod. proc. civ.; art. 6 CEDU

editor: Cianciolo Valeria