Violenza sessuale. L'agente deve attivarsi per superare l'eventuale ignoranza dell'età del minore - Cass. Pen., Sez. III, Sent., 23 luglio 2025, n. 26980

Cass. Pen., Sez. III, Sent., 23 luglio 2025, n. 26980; Pres. Andreazza, Rel. Cons. Gai per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di reati contro la libertà sessuale commessi in danno di persona minore degli anni quattordici, l'ignoranza da parte del soggetto agente dell'età della persona offesa può scriminare la condotta solo qualora egli, pur avendo diligentemente proceduto ai dovuti accertamenti, sia indotto a ritenere, sulla base di elementi univoci, che il minorenne sia maggiorenne. L'agente deve, dunque, attivarsi per superare l'eventuale ignoranza dell'età del minore, la quale non può fondarsi soltanto sulle dichiarazioni della vittima, o di terzi, essendo richiesto, a chi si accinga al compimento di atti sessuali con un soggetto che appaia di giovane età, un impegno conoscitivo proporzionale al bene tutelato dalla norma penale.



Violenza sessuale - Ignoranza dell'età della persona offesa può - Minori di anni quattrodici - Minori - Reati contro la libertà sessuale; Rif. Leg. Art. 602-quater e 609-quater c.p.

editor: Ferrandi Francesca