No all’ascolto qualora possa essere fonte di ulteriore ansia e turbamento per il minore. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 17 giugno 2025, n. 16333

Domenica, 29 Giugno 2025
Giurisprudenza | Minori | Legittimità
Cass. civ., Sez. I, est. Casadonte, Ord., 17/06/2025, n. 16333 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Non è incoerente né censurabile in sede di legittimità la pronuncia che, in conformità a quanto disposto dall’art. 473-bis.4 c.p.c. e ai costanti orientamenti di legittimità in ordine alla necessità di motivazione, dà atto che i minori sono stati sentiti anche nel secondo grado su incarico della Corte d'Appello sia dai Servizi Sociali che dalla Curatrice, aggiungendo, il giudice del gravame, che l'audizione diretta è ritenuta sconsigliata dalla situazione nella quale si trovano i minori, i quali hanno cominciato a comprendere le gravi condotte del padre, ma, nondimeno, stante l'affetto che nutrono per lui, sono a disagio nel riferire le vicende passate del genitore in quanto tentano, a modo loro, di non aggravarne la posizione. L'audizione dei due minori risulterebbe in siffatte condizioni fonte di ulteriore ansia e tensione per gli stessi.

Rif. Leg. Artt. 330, 333, 337-ter, 337-quater, 337- sexies c.c.; Art. 473-bis.4 c.p.c.

Decadenza dall’esercizio delle responsabilità genitoriale – Affido esclusivo – Ascolto dei minori – Condotta paterna - Pregiudizio

Viene oggi impugnata la sentenza della Corte d'Appello di Brescia che, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla madre, ha dichiarato il padre decaduto dall’esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori.

La pronuncia si inserisce nel procedimento per declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso dal padre, che chiedeva al Tribunale di Bergamo l'affido esclusivo dei figli con collocazione presso di sé e conseguente revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla madre, con diritto di frequentazione per quest’ultima dopo l'esperimento di una C.T.U. sulla sua idoneità genitoriale.

Dopo un primo provvedimento di affido super-esclusivo alla madre, la consulenza psicologica rilevava fragilità personologica e malessere emotivo nella genitrice e suggeriva l'affidamento dei minori al Servizio Sociale.

In seguito al monitoraggio delle relazioni posto in essere dal Servizio affidatario, che evidenziava un progressivo peggioramento della relazione tra i minori e la madre, veniva disposto l'immediato allontanamento dei minori dalla residenza familiare con collocamento, a cura dell'ente affidatario, in una idonea struttura comunitaria.

Il Tribunale, ricevuta la diagnosi di "disturbo delirante con contenuti di grandezza e di persecuzione in struttura nucleare di personalità di tipo narcisistico" relativamente al padre dei minori, accanto alla pronuncia sullo stato, confermava la limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, fermo l'affido dei minori ai Servizi Sociali competenti ed il collocamento degli stessi presso le comunità.

All'esito dell'acquisizione di aggiornate relazioni del Servizio Sociale e sentito personalmente l'appellante, la Corte d’Appello ha ritenuto infondata l’impugnazione principale e ha, invece, accolto quella incidentale, dichiarando la decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale per il padre, la cui condotta aveva anche dato avvio ad un procedimento penale per maltrattamenti.

Sostiene la Suprema Corte che tutte le doglianze sollevate nei tre primi motivi di impugnazione siano inammissibili in quanto tardive, non potendo essere oggetto di sindacato del giudice di legittimità le istanze che avrebbero dovuto essere state formulate nella prima difesa utile.

In ordine al lamentato mancato ascolto dei minori e alla insufficiente e contraddittoria motivazione sul diniego dell'ascolto, la Corte ritiene che la censura sia inammissibile in quanto non si confronta con la motivazione come espressa dalla corte territoriale.

Inammissibili anche gli ulteriori motivi di ricorso.

editor: Fossati Cesare