L’omesso ascolto del minore infradodicenne non è motivo di nullità in difetto di una apposita istanza in tal senso da parte del Curatore Speciale. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 21 giugno 2025, n. 16637
Nei procedimenti minorili, l'audizione del minore non costituisce adempimento da eseguire in via automatica ad ogni istanza, reiterata nel grado d'appello o nelle fasi endoprocedimentali della modifica e revoca dei provvedimenti adottati, ove sia stata già disposta ed eseguita, non essendo l'ascolto del minore un atto istruttorio o burocratico, ma l'esercizio di un diritto, sottratto alla disponibilità delle parti e garantito dal giudice, il quale è tenuto a rendere una motivazione esplicita e puntuale soltanto in caso di totale omissione dell'ascolto o di richiesta in tal senso proveniente dal curatore speciale del minore, quale rappresentante del titolare del diritto. Premesso che l'omesso ascolto immotivato costituisce vizio che attiene al contraddittorio, che comporta una nullità assoluta rilevabile anche d'ufficio nel grado di giudizio in cui si verifica, nell’ipotesi in cui non sia stata mai formulata un'istanza affinché il giudice del merito proceda all'audizione del minore, divenuto ultra dodicenne in prossimità della fine del giudizio di secondo grado e già ascoltato dal C.T.u. nel contesto del primo grado di giudizio, il suo diritto di partecipare al procedimento e di essere ascoltato viene realizzato attraverso la nomina del suo rappresentante legale, il Curatore, affinché la comprensione dei suoi vissuti e dei suoi bisogni avvenga senza metterlo nella situazione di pressione e di fatica psicologica quale potrebbe provare se fosse chiamato ad esprimersi sul conflitto dei suoi genitori che lo riguarda.
Rif. Leg. Artt. 473-bis.4, Art.473-bis.5, Art.473-bis.8 c.p.c.; Art. 337-ter, 337-quater c.p.c.
Ascolto del minore – Curatore Speciale – Affidamento esclusivo – Affidamento condiviso – Conflittualità tra i genitori – Interesse del minore
La Suprema Corte, nella pronuncia in oggetto, respinge le doglianze relative all’omesso ascolto osservando che, nella fattispecie, il minore è stato conosciuto e ascoltato dal Curatore, dopo che, in ogni caso era già stato sentito da due C.T.U., ai quali era apparso "un ragazzino diviso non solo tra due genitori, ma tra due città, tra due gruppi di amici e parenti”, tra due dimensioni e realtà, quella del padre e della madre, in perenne conflitto.
In punto affidamento, il Collegio reputa che le censure del ricorrente costituiscano una pretesa inammissibile di riproporre in sede di legittimità il sindacato su aspetti della valutazione di merito già compiuti.
La decisione, peraltro, risulta conforme ai precedenti della Suprema Corte secondo i quali la mera conflittualità tra i genitori non coniugati, che vivono separati, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse, dovendo il giudice del merito attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole e privilegiare quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare.
La questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale deve assumere come parametro di riferimento l'interesse del minore e, qualora dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità.
Il ricorso viene pertanto respinto.
editor: Fossati Cesare
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