Il diritto del coniuge di rimanere nella casa coniugale di proprietà dell’altro viene meno al raggiungimento dell’indipendenza economica del figlio maggiorenne. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 9 giugno 2025, n. 15375

Cass. civ., Sez. I, Est. Caprioli, Ord. 09/06/2025, n. 15375 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Rel. Dott.ssa Maura Caprioli

L'assegnazione della casa familiare risponde all'esigenza di conservare, nell’interesse del figlio, l'"habitat" domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare e pertanto è consentita unicamente con riguardo a quell'immobile che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza, non risultando più giustificata la permanenza del genitore collocatario della prole all'interno della ex casa familiare, di proprietà dell’altro, nel caso di raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio.

Rif. Leg. Art. 337 sexies c.c.

Assegnazione casa familiare – Habitat domestico – Interesse del figlio – Indipendenza economica del figlio maggiorenne – Revoca assegnazione

Viene oggi impugnata la sentenza della Corte d’Appello di Napoli che, respingendo l'appello principale e dichiarando inammissibile quello incidentale, confermava la pronuncia del Tribunale di Nola con cui era stata revocata, nell'ambito del procedimento diretto alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, la statuizione relativa all'assegnazione della casa coniugale.

Ritiene la Suprema Corte che il giudice del merito abbia preso in considerazione anche gli accordi raggiunti dai coniugi in sede di separazione, individuando l'intenzione delle parti di garantire l'assegnazione della casa coniugale alla madre, in quanto convivente con i figli di minore età, con l'ulteriore previsione che, qualora la donna avesse deciso di mutare dimora, la casa familiare sarebbe tornata nella disponibilità del marito.

Il sindacato sull'interpretazione degli atti privati costituisce un tipico accertamento riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e nel caso di riscontro di una motivazione illogica e incongrua (Cass. n. 9461 del 09/04/2021).

Le censure della ricorrente, che sostiene in forza del negozio concluso in sede separativa il marito avrebbe concesso alla moglie collocataria un diritto d'uso della casa coniugale disancorato dal requisito della convivenza con la prole, si risolvono in una sostanziale, inammissibile, rivisitazione del merito.

Tale conclusione rende inammissibili anche le ulteriori censure.

editor: Fossati Cesare