La condotta autoritaria e disprezzante del marito giustifica l’addebito - Cass. Civ., Sez. I, ord. 13 maggio 2025 n. 12799

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 13 maggio 2025 n. 12799 - Pres. Acierno, Cons. Rel. Caprioli per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il giudice di merito, valutate le risultanze istruttorie, può ritenere provate condotte quotidianamente disprezzanti nei confronti della moglie, da sole sufficienti ad addebitare la separazione al marito, indicando gli elementi probatori posti a fondamento della decisione, cui la parte ha semplicemente contrapposto la sua valutazione delle risultanze istruttorie, prospettando una diversa considerazione degli elementi richiamati dal giudice ovvero dando rilievo ad alcune risultanze piuttosto che ad altre, ai fini di una inammissibile riponderazione in fatto della vicenda giudiziaria nel suo complesso.
L'esclusiva dedizione alla famiglia della moglie nel lungo percorso matrimoniale di quasi 40 anni, giustifica l’assegno di mantenimento la mancanza in capo alla richiedente dei mezzi necessari a mantenere il tenore di vita piuttosto agiato goduto in costanza di matrimonio quale emergente dalle stesse dichiarazioni del marito rese in sede presidenziale ed opportunamente valorizzate.

Separazione personale - Addebito – Mantenimento - Rif. Leg. art. 151 cod. civ.

editor: Cianciolo Valeria