Nessun assegno divorzile per la moglie anche se c’è divario economico - Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sent. 21 febbraio 2025

Si ringrazia l'Avvocata Fernanda D'Ambrogio, Presidente della Sezione Ondif di Caserta e membro dell'esecutivo nazionale, per la segnalazione dell'interessante provvedimento.

Lunedì, 12 Maggio 2025
Giurisprudenza | Mantenimento dei figli | Mantenimento | Divorzio | Merito Sezione Ondif di Caserta
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21 febbraio 2025 – Pres. Rel. D’Onofrio per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il riconoscimento per l'assegno divorzile è strettamente correlato al ruolo e al contributo dei coniugi in costanza di matrimonio al fine di riequilibrare la capacità economica delle parti, individuandone una duplice funzione, per un verso, quella assistenziale, per altro verso, quella compensativa e perequativa.

Nella fattispecie, la ricorrente non aveva provato il nesso causale tra la sua attuale condizione economica e la vicenda né aveva formulato istanze istruttorie puntuali a tal fine. Inoltre, percependo circa 3.300 euro al mese, non si trovava in uno stato di indigenza tale da giustificare un sostegno economico per far fronte alle esigenze primarie di vita, avendo piena capacità lavorativa.
Con riferimento al mantenimento del figlio, la stipula di un contratto di apprendistato non dimostra il raggiungimento dell'autosufficienza economica; non può quindi essere revocato l'assegno di mantenimento stabilito in favore del figlio maggiorenne.

Cessazione degli effetti civili del matrimonio - Assegno divorzile - Mancanza dei presupposti - Mantenimento del figlio maggiorenne – Rif. Leg. Legge 1 dicembre 1970 n. 898

editor: Cianciolo Valeria