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Fondo patrimoniale. Ai fini dell'azione revocatoria, il coniuge non proprietario è litisconsorte necessario - Cass. Civ., Sez. III, ord. 22 aprile 2025 n. 10547

Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 22 aprile 2025 n. 10547 – Pres. Scarano, Cons. Est. Graziosi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L’azione revocatoria ex articolo 2901 del codice civile, volto all’inefficacia dell’atto di trasferimento di un immobile, prima vincolato in fondo patrimoniale, dal padre al figlio per adempiere all’accordo di separazione, deve svolgersi anche nei confronti del coniuge non proprietario, quale litisconsorte necessario, avendo quest’ultimo partecipato all’atto di disposizione del bene per scioglierlo dal fondo patrimoniale.
Il trasferimento deriva dalla volontà della moglie affiancata e parificata a quella del marito come prevede l’articolo 169 c.c..
Pertanto, se la causa pervenga davanti al giudice di legittimità senza aver integrato il litisconsorzio necessario, a nulla rileva il fatto che la violazione di legge dal primo giudice non sia stata devoluta come oggetto d’appello dinanzi al secondo giudice. Infatti, quando risulta sussistente la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, tutto il giudizio rimane comunque viziato, conducendo in sede di legittimità alla cassazione delle precedenti pronunce di merito con conseguente annullamento della sentenza e rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’articolo 383, comma 3, c.p.c.


Processo civile – Fondo patrimoniale - Trasferimento dell'immobile prima vincolato in fondo patrimoniale - Consenso del coniuge non proprietario - Azione revocatoria - Litisconsorzio necessario – Nullità del procedimento - Rif. Leg. artt. 169 e 2901 cod. civ.; art. 383, comma 3, c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria