Acquisizione illecita delle conversazioni. Il dichiarato del testimone "de relato actoris" è nullo - Cass. Civ., Sez. I, ord. 20 febbraio 2025 n. 4530
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Non può ritenersi non provata l'acquisizione illecita delle conversazioni (e quindi provata la disponibilità reciproca delle password dei dispositivi cellulari) in virtù di quanto riferito dalla teste de relato actoris, in questo caso la moglie. Infatti, in tema di prova testimoniale, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa.
Separazione personale – Addebito - Testimoni "de relato actoris" – Prove illecite – Conversazioni via chat - Mantenimento – Tenore di vita – Rif. Leg. artt. 151, 156 cod. civ.
editor: Cianciolo Valeria
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