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Nessuna revoca dell’assegno divorzile per la moglie malata e con un lavoro part-time - Tribunale di Parma, sent. 31 gennaio 2025 n. 125

Mercoledì, 5 Marzo 2025
Giurisprudenza | Modifiche della separazione e del divorzio | Divorzio | Merito Sezione Ondif di Parma
Tribunale di Parma, sentenza 31 gennaio 2025 n. 125 - Presidente rel. Medioli Devoto per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Ai fini della revoca dell’assegno divorzile, il fatto che la moglie abbia iniziato un nuovo rapporto di lavoro, per retribuzioni modeste e anche inferiori a quelle precedentemente percepite, non rappresenta un fatto nuovo più di tanto significativo, sia perché prevedibile, se non addirittura previsto, al momento della pronuncia divorzile, sia perché di contenuta portata a livello strettamente economico.
E' invece rilevante che le sia stata diagnosticata una seria compromissione delle condizioni di salute alla quale ha fatto seguito un intervento chirurgico.
Del tutto neutra è poi la circostanza data dalla contrazione di un nuovo matrimonio da parte del soggetto obbligato.


Divorzio – Revoca dell’assegno divorzile - Fatti sopravvenuti - Peggioramento delle condizioni reddituali di entrambi i coniugi - Rif. Leg. artt. 473- bis.17, 473- bis.22 e 473 -bis.29 c.p.c.; art. 5 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898

editor: Cianciolo Valeria