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Assegno di mantenimento per il coniuge: il richiedente deve provare di avere vanamente cercato una occupazione lavorativa. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 10 febbraio 2025 n. 3354

Cass. civ., Sez. I, Ord.,10.02.2025, n. 3354 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere di dimostrare di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, come previsto dall'art. 156  c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo

Conf. Cass. nn. 20866/2021; 24049/21; 234/20215

 

Rif. Leg. Art. 156 c.c.

 

Assegno di mantenimento – Addebito – Ricerca di occupazione – Prova

 

L'unico motivo di ricorso in Corte di Cassazione censura il rigetto da parte della Corte d’Appello della domanda di assegno di mantenimento in favore della ricorrente, già riconosciuto dalla sentenza di primo grado.

Sostiene la ricorrente che, appurato come, in costanza di matrimonio, fosse il marito a provvedere al sostentamento della famiglia, mentre la moglie si occupava della gestione della casa familiare, la Corte territoriale non si sia attenuta ai principi di diritto desumibili dalla giurisprudenza di legittimità, non considerando, da un lato, la rilevante disparità economica tra i coniugi e, dall'altro, l'effettiva possibilità di reperire un lavoro adeguato.

Il motivo viene ritenuto inammissibile.

In tema di separazione personale, l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata l’effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche.

Nella fattispecie non è stata fornita prova alcuna dell'adeguata ricerca di lavoro da parte della ricorrente, che pure ha rifiutato un'offerta di lavoro, senza allegarne i motivi. La doglianza è dunque inammissibile, in quanto la questione relativa alla rilevante disparità delle condizioni reddituali tra i coniugi è preclusa dall'accertamento preliminare del difetto di impostazione probatoria.

editor: Fossati Cesare