Alla madre spetta il rimborso delle somme sostenute interamente per il mantenimento della figlia minore sino al momento della dichiarazione giudiziale di paternità. Tribunale di Monza, 9 gennaio 2025

Tribunale Civile, sez. IV, Monza, 9.01.2025 n. 32 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'obbligazione di mantenimento del figlio riconosciuto da entrambi i genitori si ricollega allo status e sorge con decorrenza dalla nascita, con la conseguenza che il genitore che abbia assunto l'onere esclusivo del mantenimento, anche per la quota di spettanza dell'altro, ha diritto di regresso per la corrispondente parte secondo le regole dettate dall’art. 148 c.c. da interpretarsi alla luce del regime delle obbligazioni solidali. Tale domanda non può considerarsi nuova rispetto a quella svolta nell'atto introduttivo, ove non sia stata indicata la decorrenza del mantenimento, e precisata nella prima memoria ex art. 183, sesto comma c.p.c., in quanto non introduce alcun tema di indagine nuovo, ma si ricollega piuttosto ad un obbligo che sorge ex lege dalla nascita del figlio e sul quale il Tribunale può pronunciarsi anche d'ufficio.

 

Conf. ex multis Cass. 16404/19 e Cass. 15063/00

 

Rif. Leg. Artt. 148, 269, 330, 333, 403 c.c.

Dichiarazione giudiziale di paternità – Esercizio della responsabilità genitoriale – Competenza – Mantenimento della figlia minore – Rimborso - Azione in regresso

Nel corso del procedimento per la dichiarazione giudiziale di paternità, nominato, su accordo delle parti, un ausiliario con la finalità di agevolare l'instaurazione di una relazione padre-figlia e di promuovere una maggiore collaborazione tra i genitori nell'interesse della minore, interviene un provvedimento del Tribunale per i Minorenni ai sensi degli artt. 403, 330 e 333 c.c. che dispone l'affidamento della minore, insieme alla sorellina nata da altra relazione della madre, all’Ente.

Nanti il Tribunale Ordinario il Giudice Istruttore, rilevata l'autonomia tra i due giudizi, di cui il primo instaurato ante riforma, respinge l'istanza di sospensione avanzata dal padre: stante la maggiore ampiezza dei provvedimenti ex artt. 330 e 333 c.c. di competenza del Tribunale per i Minorenni, il Tribunale Ordinario non può che limitarsi a prenderne atto demandando al primo la pronuncia su affidamento, collocamento e rapporti di frequentazione della minore con i genitori, ma conserva, piuttosto, la sua competenza ad emettere provvedimenti in punto economico.

La domanda attorea relativa al pagamento di una somma di denaro per il mantenimento della minore viene riqualificata come domanda di regresso volta ad ottenere il rimborso della quota parte delle spese sostenute unicamente dalla madre per il mantenimento della figlia.

Ai fini della determinazione del quantum dovuto in restituzione, si fa riferimento agli esborsi presumibilmente sostenuti dal genitore che si è fatto integralmente carico del mantenimento della figlia, ovvero, in difetto, al criterio equitativo, attesa la natura indennitaria delle somme dovute a titolo di rimborso.

editor: Fossati Cesare