Rilevabile d’ufficio l’inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza per il reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c. Corte d’Appello di Milano, Ordinanza 7 febbraio 2025
L'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d'interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell'appellato. Non soggiace al divieto di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, il rilievo della tardività dell'impugnazione o dell'intervenuta decadenza dall'opposizione, in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni o avviate le cause di contenuto oppositivo costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione di siffatti termini.
Cfr. Cassazione Civile sez. VI, 09/03/2022, n.7634
Rif. Leg. Artt. 101, 325, 327, 337-ter c.c. Art. 473-bis.24 c.p.c.
Termini impugnazione – Decadenza – Rilevabilità d’Ufficio – Inammissibilità
Nel contesto di una separazione coniugale, incaricato il Servizio Tutela Minori competente di far pervenire relazione sulle condizioni psicofisiche dei genitori e sulle loro competenze genitoriali, nonché sulle condizioni del figlio con espresso incarico di regolamentare i termini di frequentazione padre-figlio, viene aperto sub-procedimento per la trattazione dell’istanza ex art.337-ter c.c. promossa dal padre in quanto la coniuge, senza averlo informato, ha comunicato al Servizio Tutela Minori di trovarsi a Mosca con il minore e di non avere in programma di rientrare in Italia a breve.
Il Tribunale, affidato in via provvisoria il figlio all’Ente, con limitazione della responsabilità genitoriale relativamente alle scelte sanitarie, scolastiche, educative, ricreative di tempo libero e di collocamento del minore, ha confermato l’incarico al Servizio Tutela Minori competente per territorio di proseguire nel monitoraggio del nucleo familiare.
Avverso il suddetto provvedimento propone reclamo ex art.473-bis.24 c.p.c. la madre e avanza contestualmente un’istanza di rimessione in termini per l’impugnazione, deducendo di aver depositato il reclamo nel termine ultimo per l’impugnazione nel fascicolo telematico del Tribunale e di aver ricevuto solo il giorno successivo (a termini ormai scaduti) la comunicazione del respingimento del deposito.
Sostenuta dalla giurisprudenza della Suprema Corte relativa alla rilevabilità d'ufficio, senza necessità di stimolare il contraddittorio, delle questioni di rito relative ai requisiti di ammissibilità della domanda, il Collegio rileva la tardività del reclamo non essendo ammessa la rimessione in termini quando la decadenza è dovuta ad un errore di diritto, che non è incolpevole.
Il ricorso viene dichiarato inammissibile.
editor: Fossati Cesare
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