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Mantenimento per il figlio maggiorenne anche con un lavoro part time - Cass. Civ., Sez. I, ord. 11 febbraio 2025 n. 3552

Giovedì, 13 Febbraio 2025
Giurisprudenza | Mantenimento dei figli | Legittimità
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 11 febbraio 2025 n. 3552 – Pres. Giusti, Cons. Rel. Valentino per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L’impegno di un figlio in un percorso di formazione specializzante e di acquisizione delle necessarie competenze da spendere in futuro nel settore lavorativo di riferimento, la ricerca di un'occupazione, pur non corrispondente alla professionalità acquisita, alle proprie aspirazioni e al suo titolo di studio; l'esiguità della retribuzione e la durata del (precario) rapporto lavorativo sono tutti elementi attestanti la sua volontà di "affrancarsi" dal mantenimento paterno e dimostrativi della mancanza di responsabilità per il mancato ottenimento di un impiego tendenzialmente stabile nel tempo in grado di assicurargli un'effettiva autosufficienza reddituale (non desumibile dallo svolgimento di lavori "part time").


Mantenimento - Mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente - Ricorso straordinario per cassazione - Revisione dell'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne - Rigetto della domanda – Rif. Leg. art. 9 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898

editor: Cianciolo Valeria