Ammissibile il ricorso straordinario in Cassazione per i provvedimenti assunti in sede di reclamo su questioni inerenti alla collocazione dei minori. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 21 gennaio 2025, n. 1486
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In tema di reclamo avverso i provvedimenti temporanei e urgenti assunti all’esito dell’udienza di comparizione ai sensi dell’art. 473-bis.24 c.p.c., tale mezzo di impugnazione non si risolve in un mero strumento di controllo “ab estrinseco” della statuizione censurata, ma costituisce un vero e proprio gravame, strumentale a un riesame ex novo della controversia decisa con il provvedimento impugnato.
Nei procedimenti previsti dall’art. 337-bis c.c., il giudice è chiamato ad adottare provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale ai sensi dell’art. 337-ter c.c. è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull’affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto finalizzata al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio in applicazione di valutazioni astratte non misurate con la specifica realtà familiare.
Rif. Leg. Artt. 473-bis.22, 473-bis.23, 473-bis.24 c.p.c.; Art. 337-ter c.c., Art. 8 CEDU
Affidamento e collocazione minori – Bigenitorialità – Reclamo – Ricorso straordinario in Cassazione
Nel contesto di un giudizio di separazione proposto cumulativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio, la madre reclama l’ordinanza del Tribunale che, all’esito della udienza ex art. 473-bis.22 c.p.c., ha disposto l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento paritario. La madre, invocando la tenera età della figlia, chiedeva un collocamento prevalente presso di sé.
Nel merito, la Corte d'Appello riteneva di concludere per un collocamento prevalente in favore della madre, ma riformava in parte l’ordinanza disponendo nuove modalità di frequentazione da parte del padre.
Sulla impugnazione di quest’ultimo, preliminarmente la Suprema Corte ha affrontato la questione relativa all'ammissibilità del ricorso straordinario in Cassazione, richiamando il contenuto dell'art. 473-bis.24 c.p.c. come introdotto dalla riforma Cartabia e affermando, conclusivamente i seguenti principi:
“A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022, nei giudizi di separazione e divorzio, la decisione assunta in sede di reclamo contro l’ordinanza che ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti all’esito dell’udienza di comparizione è ricorribile per cassazione qualora riguardi, tra l’altro, statuizioni contenenti “sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori”, poiché il rinvio operato dal comma 5 dell’art. 473-bis.24 c.p.c. ai “casi” di cui al precedente comma 2 dello stesso articolo (nel testo previgente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 164 del 2024), per individuare i provvedimenti nei confronti dei quali è ammessa l’impugnazione in sede di legittimità, non è riferito al tipo dei provvedimenti ivi menzionati ma al contenuto delle statuizioni ivi riportate.”
“In tema di ricorso straordinario per cassazione, l’impugnabilità dei provvedimenti assunti in sede di reclamo ai sensi dell’art. 473-bis.24, comma 5, c.p.c. (nel testo previgente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 164 del 2024), nella parte in cui menziona i provvedimenti che prevedono “sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori”, si riferisce ai provvedimenti temporanei e urgenti assunti all’esito dell’udienza di comparizione e a quelli temporanei assunti in corso di causa che intervengono in modo incisivo e invasivo sulla relazione tra genitori e figli, trasformandola in senso altamente peggiorativo per uno o entrambi i genitori.”
Con riguardo alla fattispecie in esame, il primo motivo di ricorso viene respinto in quanto infondato, essendo la cognizione del giudice del reclamo limitata dalle deduzioni e dalle produzioni che le parti hanno tempestivamente introdotto innanzi al giudice che ha emesso il provvedimento reclamato ed essendo il giudice del reclamo tenuto ad operare una nuova ricostruzione del fatto storico, anche assumendo le sommarie informazioni che si rivelino indispensabili da riesaminare ai fini della decisione.
Quanto al secondo e al terzo motivo di ricorso, esaminati congiuntamente, si rileva che la Corte d’Appello ha operato un giudizio in astratto, incentrato sulla sola età della minore, senza prestare attenzione alle modalità di relazione della bambina con i genitori e senza valutare in concreto le condizioni di vita familiare e la migliore soluzione da adottare, alla luce del criterio posto dall’art. 337-ter c.c., in relazione alle capacità e attitudini di entrambi i genitori nella cura e nell’educazione della minore.
La scelta sui tempi e modi di frequentazione tra padre e figlia è risultata del tutto sganciata da una valutazione in concreto della relazione della bambina con ciascuno dei genitori, in pregiudizio della conservazione del rapporto tra padre e figlia.
Assorbiti gli altri motivi di impugnazione, l’ordinanza viene cassata con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
editor: Fossati Cesare
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