Inammissibilità del reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c. - Cass. Civ., Sez. I, Ord. 17 settembre 2026 n. 25471
I provvedimenti temporanei e non definitivi emessi dal giudice in corso di causa in materia di visita e frequentazione tra il minore, gli ascendenti e gli altri collaterali non sono suscettibili di reclamo nè di ricorso per Cassazione
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Rif. Leg. Art. 473-bis.24 c.p.c.; Art. 111 Cost.
I provvedimenti temporanei e non definitivi emessi dal giudice in corso di causa in materia di visita e frequentazione tra il minore, gli ascendenti e gli altri collaterali, che sono previsti ai fini della preservazione della relazione affettiva e non riguardano l'esercizio né concorrente né accessorio della responsabilità genitoriale, restano estranei all'ambito applicativo dell'art. 473-bis.24, quinto comma, c.p.c., che ammette il ricorso per cassazione solo avverso quelli che incidono significativamente sulla responsabilità genitoriale in materia di affidamento e collocamento dei minori, in ragione del carattere costituzionalmente primario delle situazioni giuridiche coinvolte e della potenziale irreversibilità delle conseguenze derivanti dalla situazione determinata dal provvedimento.
Resta, pertanto, estranea all'ambito di applicazione della disposizione la posizione degli ascendenti e dei collaterali, i quali non sono, in via necessaria, titolari dell'esercizio della responsabilità genitoriale, né sono destinatari di provvedimenti aventi ad oggetto l'affidamento o il collocamento del minore. La loro posizione non può, dunque, essere ricondotta neppure alla categoria dei provvedimenti che incidono sull'affidamento o sulla collocazione del minore e, pertanto, non sono suscettibili di reclamo né di ricorso per cassazione.
Conseguentemente il decreto emesso dalla corte d'appello in sede di reclamo avverso tali provvedimenti provvisori non deve contenere alcuna statuizione autonoma sulle spese di lite, la cui regolamentazione va riservata alla decisione conclusiva del giudizio di merito; la condanna alle spese pronunciata in tale sede endoprocedimentale risulta illegittima e impugnabile ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione.
I provvedimenti temporanei e non definitivi emessi dal giudice in corso di causa in materia di visita e frequentazione tra il minore, gli ascendenti e gli altri collaterali, che sono previsti ai fini della preservazione della relazione affettiva e non riguardano l'esercizio né concorrente né accessorio della responsabilità genitoriale, restano estranei all'ambito applicativo dell'art. 473-bis.24, quinto comma, c.p.c., che ammette il ricorso per cassazione solo avverso quelli che incidono significativamente sulla responsabilità genitoriale in materia di affidamento e collocamento dei minori, in ragione del carattere costituzionalmente primario delle situazioni giuridiche coinvolte e della potenziale irreversibilità delle conseguenze derivanti dalla situazione determinata dal provvedimento.
editor: Fossati Cesare
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