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Incolpevole la non autosufficienza economica del figlio con patologia psichiatrica diagnosticata - Cass. Civ., Sez. I, ord. 2 gennaio 2025 n. 32

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 2 gennaio 2025 n. 32 - Pres. Giusti, Cons. Rel. Parise per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda di esclusione, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento.

Nella fattispecie, la Corte d’Appello aveva rimarcato che dalle risultanze istruttorie emergeva che il figlio era affetto da depressione maggiore cronicizzata, disturbo post traumatico da stress e insonnia reattiva, causate dagli episodi di aggressività fisica e verbale posti in essere dal padre nei confronti della madre, che avevano profondamente turbato il ragazzo, al quale, in relazione a detta infermità, era stata riconosciuta una provvidenza in base alla legge regionale n. 15/1992.

Mantenimento del figlio maggiorenne – Natura invalidante della patologia – Patologia psichiatrica del figlio - Assegnazione della casa familiare alla madre - Rif. Leg. artt. 337 - ter, comma 4, 337- septies, 2697 cod. civ.; art. 115 c.p.c.; Legge regionale 27 agosto 1992, n. 15 - Sardegna (Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna).

editor: Cianciolo Valeria