Assegno di mantenimento in favore della prole: non rilevano le condizioni economiche dei genitori dell’obbligato. Cass. Civ., Sez. I, ord. 13 dicembre 2024, n. 32365

Martedì, 17 Dicembre 2024
Giurisprudenza | Mantenimento dei figli | Legittimità
Cass. Sez. I, Est. Tricomi, ord. 13.12.24 n.32365 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di assegno di mantenimento per i figli trova applicazione il principio secondo cui, in sede di separazione, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge, non rilevano le condizioni economiche dei genitori del soggetto obbligato, giacché questi, una volta che il figlio sia divenuto autonomo e abbia fondato un proprio nucleo familiare, non hanno più alcun obbligo giuridico nei suoi confronti; pertanto, eventuali elargizioni dei genitori, ancorché continuative, costituiscono atti di liberalità e non possono essere considerate reddito del coniuge obbligato, salva la possibilità, ove ricorrano lo stato di bisogno e i presupposti di legge, di proporre domanda per il riconoscimento degli alimenti ex art. 433  e ss c.c.

Conf. Cass., Sez. I, Ordinanza n. 19341 del 7 luglio 2023

Rif. Leg. Artt. 315-bis, 316, 337-ter, 337-quater, 337-quinques c.c.

 

Assegno mantenimento per i figli – Modifica - Presupposti – Mutamento delle condizioni economiche dei genitori – Conflittualità genitoriale – Spese processuali

 

La pronuncia della Corte d’Appello oggi impugnata confermava il provvedimento emesso dal Tribunale di Milano, il quale nominato il curatore speciale della minore, all’esito di una articolata e complessa attività istruttoria, dispose la limitazione per la durata di due anni dell'esercizio della responsabilità genitoriale in capo ad entrambi i genitori, con attribuzione di specifici compiti ai Servizi Sociali competenti per territorio, mantenendo la collocazione della minore presso l’abitazione della madre e rigettando la domanda di incremento dell'assegno ordinario di mantenimento in favore della figlia.

Respinti i primi due motivi di impugnazione in quanto consistenti in un inammissibile riesame del merito, la Corte riconosce che le statuizioni concernenti il diritto della minore alla bigenitorialità e alla frequentazione paterna, risultano calibrate all'esito di un percorso istruttorio complesso, che ha posto in luce l’aspra conflittualità tra i genitori e la necessità di perseguire l'interesse della minore ad una crescita serena ed equilibrata, avvalendosi dell'apporto di entrambi i genitori.

In ordine al percorso di sostegno alla genitorialità, la Corte ne rileva la natura di strumento messo a disposizione dei genitori, per aiutarli a migliorare le proprie competenze e la gestione di situazioni interpersonali di particolare delicatezza, in situazioni di conflittualità elevata o di gravi carenze educative e/o relazionali riscontrate.

In ordine al regime economico in favore della prole, ancora la Suprema Corte, ritenendo la decisione del merito immune da vizi,  precisa che in conseguenza della crisi familiare, la misura del contributo per il mantenimento dei figli minorenni, determinata in seno alla convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.L. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla L. n. 162 del 2014, è suscettibile di essere modificata in presenza degli stessi presupposti previsti per il caso in cui l'assegno sia stato determinato in sede giurisdizionale, ovvero solo in caso di sopravvenuto un mutamento delle condizioni economiche dei genitori (Cfr. Cass. n. 19388/2024).

Accolto solo l’ultimo motivo di impugnazione, relativo alle spese, potendo il giudice del gravame, in caso di conferma della decisione impugnata, modificare la decisione sulle spese soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione.

editor: Fossati Cesare