Revenge porn. Per la diffusione di immagini o video sessualmente espliciti necessario il consenso - Cass. Pen., Sez. V, sent. 5 dicembre 2024 n. 44735
Integra il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti la condotta di chi, avendo ricevuto o comunque acquisito, anche dalla stessa persona ritratta, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso della persona rappresentata, al fine specifico di recarle nocumento.
La Corte di appello, nell’applicare questo principio, ha ritenuto irrilevante la circostanza che la persona offesa avesse prestato il consenso alle riproduzioni fotografiche, e video, poiché detto consenso non vi era alla loro successiva diffusione. Irrilevante anche il fatto che la medesima avesse personalmente condiviso con altra persona una delle stesse fotografie.
Diritto penale – Revenge porn – Atti persecutori – Violenza privata - Rif. Leg. artt. 610 e 612 ter comma 2 cod. pen.
editor: Cianciolo Valeria
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