Molestie telefoniche. Moglie condannata alla liquidazione dei danni morali - Cass. Pen., Sez. I, sent. 4 dicembre 2024 n. 44477

Cass. Pen., Sez. I, sentenza 4 dicembre 2024 n. 44477 – Pres. Casa, Cons. Rel. Masi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 660 cod. pen. commesso attraverso il mezzo del telefono, ciò che rileva è il carattere invasivo del mezzo impiegato per raggiungere il destinatario, e non la possibilità per quest'ultimo di interrompere o prevenire l'azione perturbatrice, escludendo o bloccando il contatto o l'utenza non gradita; ne consegue che costituisce molestia anche l'invio di messaggi telematici, siano essi di testo (SMS) o messaggi whatsapp.
L'elemento soggettivo del reato sussiste anche se vi è la convinzione dell'agente di operare per un fine non biasimevole o addirittura per il ritenuto conseguimento, con modalità non legali, della soddisfazione di un diritto, come il mancato versamento del contributo per i figli.
In tema di risarcimento del danno, la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l'obbligo motivazionale mediante l’indicazione dei fatti materiali tenuti in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente in base a quali calcoli è stato determinato l'ammontare del risarcimento.


Diritto penale – Molestie telefoniche - Concetti di molestia e disturbo - Risarcimento del danno - Rif. Leg. articoli 131-bis e 660 cod. pen.

editor: Cianciolo Valeria