Mantenimento dei figli maggiorenni. Il pagamento delle tasse universitarie non ha una durata illimitata - Cass. Civ., Sez. I, ord. 9 dicembre 2024 n. 31564
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Se il figlio maggiorenne ha raggiunto un’età nella quale il percorso formativo e di studi è normalmente ampiamente concluso, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico-reddituale – in mancanza di ragioni individuali specifiche – costituisce un indicatore forte di inerzia colpevole.
E’ escluso che il pagamento delle tasse universitarie abbia una durata illimitata, a fronte del mancato perseguimento di un risultato; il riferimento alle difficoltà personali, dovute agli screzi col padre e all'avvio da parte di questi di iniziative giudiziarie anche penali, volte alla mortificazione dei diritti del figlio, non può giustificare la persistenza dell'obbligo di mantenimento.
Nel caso in esame, alla data del ricorso (2020), il figlio non dava esami da tre anni ed era già al settimo anno fuori corso.
Mantenimento dei figli maggiorenni - Pagamento delle tasse universitarie – Colpevole inerzia del figlio – Rif. Leg. artt. 147, 148, 155 quinquies, 315 bis, 316 bis e 337 septies cod. civ.
editor: Cianciolo Valeria
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