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Spese straordinarie: non è necessario il preventivo accordo se sono prevedibili e rispondenti all’interesse del minore. Tribunale di Macerata, Ord. 27 novembre 2024

Tribunale Civile di Macerata, 27.11.24 n. 977 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro di tutte le scelte dalle quali derivino le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a riproporsi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare, riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole; tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione e dell’assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare.

Conf. Cass. 14564/2023

Rif. Leg. Art. 337-ter c.c.; Artt. 7, 474, 615 c.p.c.

Opposizione a precetto – Competenza – Titolo esecutivo – Spese straordinarie – Determinazione - Prevedibilità - Consenso del genitore non collocatario – Interesse del minore - Rimborso pro quota

 

Il Tribunale di Macerata, ravvisata, ai sensi dell’art. 7 c.p.c. novellato, la competenza del Giudice di Pace, al quale viene riconosciuto il potere di decidere sull'istanza sospensiva (Cfr. Trib. di Cassino, ord. 5 novembre 2015), e richiamato l'orientamento giurisprudenziale che richiede, nell'ipotesi di non spontanea attuazione da parte dell'obbligato al pagamento pro quota delle spese straordinarie in favore dei figli, uno specifico intervento del giudice volto ad accertare l’effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità (Cfr. Cass. 28.1.2008, n. 1758), rigetta l’opposizione al precetto.

L’opponente, infatti, non si è peritato di indicare le spese da inquadrare in quelle ordinarie – e quindi non precettabili - e risultano del tutto inconferenti, stante la qualificazione contenuta nella sentenza di condanna costituente il titolo esecutivo ormai passato in giudicato, le generiche deduzioni svolte in ordine all’astratta riconducibilità degli esborsi oggetto di recupero all'aerea delle spese straordinarie.

Individuati, pertanto, i costi che parte opponente deve, per la relativa quota del cinquanta percento, sostenere, il Tribunale ne riconosce altresì la rispondenza all'interesse del minore, essendo commisurata l'entità della spesa rispetto all'utilità e alla sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori e non risultando tempestivo, né specifico nè soprattutto seriamente motivato il rifiuto opposto da parte attrice.

editor: Fossati Cesare