Mantenimento dei figli maggiorenni. Madre figura di riferimento legittimata a richiedere l'assegno - Cass. Civ., Sez. I, ord. 22 novembre 2024 n. 30179
In materia di separazione dei coniugi, la legittimazione "iure proprio" del genitore a richiedere l'aumento dell'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, che non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale, sussiste quand'anche costui si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio.
Occorre dunque, valutare non la prevalenza temporale dell'effettiva presenza di ciascuna delle figlie presso l'abitazione materna, quanto piuttosto se tale casa costituisse un punto di riferimento stabile al quale le giovani facevano sistematico ritorno in funzione della verifica del fatto che la madre fosse la figura di riferimento per le figlie per il loro corrente sostentamento e colei che provvedeva materialmente alle loro esigenze.
Mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti – Legittimazione "iure proprio" del genitore - Contributo - Allontanamento del figlio per motivi di studio - Sussistenza – Condizioni - Rif. Leg. artt. 147, 148, 337-ter e 337-septies cod. civ.
editor: Cianciolo Valeria
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