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Affidamento esclusivo alla madre se il padre non mantiene il figlio. Tribunale di Livorno, sent. 19 novembre 2024

Mercoledì, 20 Novembre 2024
Giurisprudenza | Mantenimento dei figli | Affidamento dei figli | Merito Sezione Ondif di Livorno
Tribunale di Livorno, Est. Fodra, sentenza 19.11.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In materia di decisioni sull’affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore; tale genitore va individuato sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità di crescere ed educare il figlio, con valutazione che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore

 

Rif. Leg. Artt. 337-ter, 337-quater c.c.; Artt. 473-bis.4, 473-bis.5 c.p.c.

Affidamento esclusivo – Disinteresse del figlio – Mantenimento del figlio – Ascolto del minore

 

Il Tribunale di Livorno, riportandosi ai principi della Suprema Corte sul tema, (cfr. Cass. Ord. n. 28244/2019 e Sent. n. 6535/2019) dispone l’affidamento esclusivo del minore alla madre dopo aver rilevato che il padre, non costituitosi nel procedimento, da tempo non provvede al mantenimento del figlio, così costringendo la ricorrente ad attivare una procedura di pignoramento presso terzi per il recupero del credito.

Peraltro, l’atteggiamento tenuto dal figlio in occasione dell’ascolto è risultato significativo della sofferenza del minore rispetto all’idea di dover parlare della sua relazione con il padre, la cui frequentazione viene subordinata al desiderio del ragazzo.

L’onere di mantenimento del minore viene stabilito a carico dei genitori, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 c.c., nonché in misura proporzionale al reddito di ciascuno, tenuto conto, oltre che delle esigenze del figlio, del tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, delle rispettive risorse economiche dei genitori, nonché dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi, anche considerata la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cfr. Cass. n. 17089/2013).

editor: Fossati Cesare