Maltrattamenti in famiglia: da provare le esigenze di vita che consentono l’allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare. Cass., sez. VI pen., sent. 12 novembre 2024, n. 41473

Corte di Cassazione, pen., Est. Di Giovane, sent. 12.11.24 n.41473 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La valutazione sulle "indispensabili esigenze di vita", che, ai sensi dell’art. 284, terzo comma, c.p.p. autorizzano l’indagato ad assentarsi durante la giornata da luogo degli arresti domiciliari comminati per il reato di cui all’art. 572 c.p. deve essere improntata, stante l'eccezionalità della precitata disposizione, a criteri di particolare rigore, potendo risultare positiva solo in presenza di situazioni obiettivamente riscontrabili che impediscano al soggetto ristretto di poter far fronte in altro modo all'esigenza di vita rappresentata (Sez. 5, n. 27971 del 01/07/2020, G., Rv. 279532), non essendo sufficiente un mero indizio logico della condizione di indigenza dell'indagato, ma dovendo questa essere compiutamente provata secondo un livello di rigore adeguato alla tipologia di reato la cui reiterazione la misura cautelare vuole prevenire.

 

Rif. Leg. Artt. 572 c.p.; Art. 284 c.p.p.

Maltrattamenti in famiglia – Misure cautelari – Indispensabili esigenze di vita – Indigenza - Prova

 

Nella fattispecie, il Tribunale di Roma, quale giudice dell'appello cautelare, conferma gli arresti domiciliari nei confronti dell’indagato per maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie, negando che sia stata documentata la condizione di assoluta indigenza e l'impossibilità di provvedere al proprio sostentamento, poste dall'indagato alla base della richiesta di autorizzazione ad allontanarsi dall'abitazione per svolgere un'attività lavorativa.

Conformemente al disposto dell'art. 284, comma 3, c.p.p., i Giudici dell'appello cautelare hanno rilevato l’assenza di prova "documentale" dell'assoluta indigenza dell’indagato, non essendo stato allegato alcunchè riguardo alla sua complessiva situazione reddituale, alla disponibilità di fonti di reddito anche non da lavoro dipendente, alla generale condizione patrimoniale sua e dell'eventuale nucleo familiare.

Va altresì rilevato che, qualora la tipologia di reato, come nel caso di maltrattamenti, esprima una forma di pericolosità sociale particolarmente accentuata, è naturale e logico che il rigore della valutazione sia particolarmente elevato.

Conclusivamente, ritiene la Cassazione che apprendendosi, nel caso di specie, che i maltrattamenti sono constati anche di aggressioni fisiche, la motivazione, anche sotto questo specifico aspetto, è immune dai vizi dedotti.

 

editor: Fossati Cesare