Non sussiste il reato di circonvenzione di incapace se l'atto di disposizione patrimoniale è mediato dall'intervento di una persona capace - Cass. Pen., Sez. II, sent. 30 ottobre 2024 n. 39981

Cass. Pen., Sez. II, sentenza 30 ottobre 2024 n. 39981 - Pres. Verga, Cons. Rel. D’Auria per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il delitto di cui all'art. 643 cod. pen. tutela l'autonomia privata e la libera esplicazione della libertà negoziale dei soggetti in stato di menomazione psichica, di talchè presuppone l'abuso dello stato di infermità e l'induzione al compimento dell'atto pregiudizievole, dunque, una attività di persuasione esercitata sull'incapace, un approfittamento dello stato di debolezza della persona offesa, che si ponga in rapporto di causa-effetto con rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole.
Nel momento in cui l'atto di disposizione patrimoniale è stato mediato dall'intervento di una persona capace, con la quale la persona offesa si è confrontata, non può dirsi realizzata la circonvenzione di quest'ultima, potendo al più - in presenza di tutti i requisiti della fattispecie - ritenersi integrato il reato di truffa.

Nel caso in esame, a seguito dell'intervento del figlio nel processo formativo della volontà della madre disponente, si esclude il rapporto di causa-effetto tra la condotta menzognera dell’imputata che aveva dichiarato una falsa operazione chirurgica al fine di farsi dare dei soldi dalla parte offesa e la dazione delle somme di denaro in contestazione.
 

Diritto penale – Circonvenzione di incapace - Intervento mediato di persona capace – Rif. Leg. art. 643 cod. pen.; art. 606 cod. proc. pen.

editor: Cianciolo Valeria