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Il genitore è legittimato ad agire, unitamente al figlio maggiorenne convivente, per mantenimento ordinario e spese straordinarie. Tribunale di Castrovillari, Sent. 24 settembre 2024

Tribunale di Castrovillari, sent. 24.09.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La legittimazione del genitore convivente con il figlio maggiorenne, essendo fondata sulla continuità dei doveri gravanti su uno dei genitori nella persistenza della situazione di convivenza, non si sovrappone, ma concorre con la diversa legittimazione del figlio di maggiore età, che trova fondamento, a sua volta, nella titolarità del diritto al mantenimento, e i problemi determinati dalla coesistenza di entrambe le legittimazioni si risolvono sulla base dei principi dettati in tema di solidarietà attiva. Nè il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda.

Conf. Cass. Civ., sez. VI, ord. n. 17380/2020; Cass. civ., sez. I, ord. n. 34100/2021

 

Rif. Leg. Artt. 337-ter, 337-septies c.c; Artt. 615 e ss. c.p.c.

 

Opposizione all’esecuzione - Mantenimento ordinario – Spese straordinarie – Mantenimento del figlio maggiorenne – Crediti alimentari - Compensazione – Versamento diretto al figlio

 

Riportandosi alle giurisprudenza di legittimità sul punto, il Tribunale di Castrovillari riconosce la legittimazione concorrente tra genitore già collocatario e figlio maggiorenne convivente e non economicamente autosufficiente a promuovere l’azione giudiziale per ottenere il pagamento sia delle spese straordinarie non pagate che dell'assegno mensile di mantenimento.

Precisa poi che con l'opposizione all’esecuzione relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, quali il mutamento delle condizioni patrimoniali intervenuto successivamente alla sentenza di separazione, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione o del divorzio.

In ordine alle spese condominiali da portare in compensazione, il Giudicante richiama la Corte di Cassazione che ha distinto tra le spese che sono dovute dal coniuge assegnatario, il quale utilizza in concreto l'immobile (per esempio, servizio di pulizia, riscaldamento), e quelle che rimangono a carico del coniuge proprietario esclusivo dell'immobile (per esempio, spese di manutenzione straordinaria), dal momento che l’essenziale gratuità dell'assegnazione della casa familiare esonera l'assegnatario dal pagamento di un corrispettivo per il godimento dell'abitazione di proprietà dell'altro, ma non si estende alle spese correlate all'uso.

Il credito derivante dal pagamento dell'assegno mensile di mantenimento, avente carattere alimentare, non può essere compensato con il credito che a un genitore spetta in forza del mancato rimborso pro quota da parte dell'altro delle spese straordinarie, né possono essere poste in compensazione le somme versate direttamente al figlio, in difetto di apposita domanda.

editor: Fossati Cesare