Il giudizio in ordine alla recidiva deve effettuarsi con rigore proporzionato al bene giuridico tutelato - Cass. Pen., Sez. V, sent. 23 settembre 2024 n. 35702
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Quando si rileva il pericolo di reiterazione di reati caratterizzati da "violenza alla persona", la misura affidata all'autodisciplina può ritenersi proporzionata solo se, all'esito di un rigoroso esame della personalità dell'accusato, si ritenga abbattuto il rischio di violazione delle regole di auto contenimento.
Nel caso in esame, il Tribunale, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, ha ben motivato in ordine alla pericolosità del ricorrente, rilevando come le sue condotte, unitariamente considerate, restituiscano un quadro di particolare allarme, ponendo l'accento sulla gravità delle violenze fisiche perpetrate in danno della ex compagna, facendo riferimento anche all'incendio dell'autovettura del padre, oltre che alla reiterata violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa consistita nell'averla ricevuta più volte a casa propria, durante l'esecuzione della stessa misura.
Diritto penale – Reati commessi con violenza sulle persone – Recidiva - Rif. Leg. art. 274 cod. proc. pen.
editor: Cianciolo Valeria
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